Organigramma e statuto - Tumaini Genova Odv

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Organigramma e Statuto

Il Consiglio Direttivo é l'organo eletto dall'Assemblea dei Soci che ha il compito della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed é composto da:


STATUTO ASSOCIAZIONE “TUMAINI Genova Odv”
 
ART. 1 - Denominazione e sede
 
    1.    È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, TUMAINI Genova Odv, dal nome dell’ospedale di Tanga in Tanzania (che in lingua swahili significa speranza), che assume la forma giuridica di associazione.
 
2.    L'Associazione intende e vuole tradurre, in termini operativi, lo spirito missionario, connaturale all’esperienza cristiana, già vissuto da tre persone, rispettivamente una italiana e due tanzaniane, ALBA CIAMPI, Suor RUSMILIA, e Padre LIBERATUS che l’hanno attuato donandosi totalmente e con gioia agli altri.
 
 
    3.     In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “organizzazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

    4.     L’organizzazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di    comunicazione agli uffici competenti.
 
 
ART. 2 - Finalità e Attività
 
    1.  L’organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 
a)  interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 
b)  interventi e prestazioni sanitarie;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
 
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
 
    2.  Le attività dell’organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

    3.  Per il perseguimento dei propri scopi, l’organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
 
 
ART. 3 – Attività diverse                         
 
    1.  L’organizzazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
 
 
ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
 
    1.  L’organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.

    2.  Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

    3.  È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,    amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 
 
ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione
 
1.    L’organizzazione è a carattere aperto.
 
2.    Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all’organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
 
3.    L’ammissione è deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell’Organo di amministrazione.
 
4.   L’organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
 
5.     Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 
-          dimissioni volontarie presentate all’organo di amministrazione per iscritto;
 
-          mancato versamento della quota associativa;
 
-         morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona                    giuridica);
 
-         esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
 
 
ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati
 
1.  Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

    2.  Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
 
-       partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati;
 
-       godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 
-       essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
 
-      essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto                degli organi sociali e ai sensi di legge;
 
-       recedere dall’appartenenza all’organizzazione
 
-       esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione.
 
     
  1. Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
 
-      rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
 
-      rispettare le delibere degli organi sociali;
 
-     partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle               attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 
-      versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
 
-      non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione.
 
 
ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria
 
     
  1. L’organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  2.  
  3. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività del volontario non può essere retribuita      in alcun modo neanche dal beneficiario.
  4.  
  5. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa, che in ogni caso  devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
  6.  
  7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  8.  
  9. L’organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
  10.  
  11. L’organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
 
 
ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata
 
    1.  Sono organi dell’organizzazione:
 
-         Assemblea degli associati
 
-         Organo di amministrazione
 
-         Presidente
 
-         Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 
-         Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)
 
2.  Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 
    3.  Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
 
 
ART. 9 - Assemblea
 
1.    L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
 
2.    Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
 
3.    È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
 
4.  L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritenga necessario.
 
5.   I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
 
6.    Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
 
7.  Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l’organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l’organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
 
8.   Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.
 
9.    L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
 
10.  L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
 
11.  L’assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e deliberi con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 
12.  Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
 
13.  L’Assemblea ha i seguenti compiti:
 
-         nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 
-         nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 
-         approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 
-        delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro                     confronti;
 
-         delibera sull'esclusione degli associati;
 
-         delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 
-         approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 
-         delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 
-         delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 
 
ART. 10 - Organo di amministrazione
 
     
  1. L’organo di      amministrazione è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari      di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di      quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate      e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti      associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli      amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del      D. Lgsl. 117/2017.
  2.  
  3. L’organo      di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle      volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde      direttamente e dalla quale può essere revocato.
  4.  
  5. L’organo      di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza      dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità      prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due      membri.
  6.  
  7. L’Organo di      Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due      volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando      ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda      ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni  dal ricevimento della richiesta.
  8.  
  9. La convocazione      va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno      8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere      più breve.
 
  6.    L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
 
     
  1.   L’Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 
-         elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 
-         amministra l’organizzazione;
 
-         predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e                cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 
-         realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 
-         cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 
-         decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 
-         accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 
-        è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa                vigente.
 
     
  1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni      del potere di rappresentanza   non sono opponibili ai terzi se non sono      iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova    che i terzi ne erano a conoscenza.
 
 
ART. 11 - Il Presidente
 
     
  1. Il      presidente dell’organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e      dell’Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri      a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo.
  2.  
  3. L’Organo di      amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti,      qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
  4.  
  5. Il      presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi      e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una      volta all’anno) e dell’Organo di amministrazione (almeno due volte     all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge      l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,      riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
  6.  
  7. Solo in caso di      necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera      dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30      giorni.
  8.  
  9. Il Vicepresidente      sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia      impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
 
 
ART. 12 - Organo di controllo
 
     
  1. L’Assemblea      provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle      condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico      o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice      civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le      categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice     civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti      devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea      assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale,      tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al      Registro dei Revisori Legali.
  2.  
  3. L’organo      di controllo:
 
-      vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con                  riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 
-       vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 
-      al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la                   revisione legale dei conti;
 
-      esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto                     particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 
-     attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in                conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto            dall’organo di controllo.
 
     
  1. L'organo      di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di      controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie      sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 
 
ART. 13  - Organo di Revisione legale dei conti
 
     
  1. E’      nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È      formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una      società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la      funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui      al precedente articolo.
 
 
ART. 14 - Risorse
 
     
  1. L’organizzazione      trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo      svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative,      contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite      patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui      all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi      del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
  2.  
  3. L’associazione si      dota di apposito conto corrente stabilito dall’organo amministrativo e      intestato all’associazione.
 
 
ART. 15 – Bilancio d’esercizio
 
1.    L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
 
2.    I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
 
    3.    Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato      dall’assemblea ordinaria entro quattro           mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, l’organo di                       amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
     
  1. L’organo      di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle      attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella      relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa      o nella nota integrativa al bilancio.
 
 
ART. 16 - Bilancio sociale
 
     
  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
 
 
ART. 17 – Libri sociali obbligatori
 
     
  1. L’organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
 
 
ART. 18 – Rapporti di lavoro
 
     
  1. L’organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.
 
 
ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
 
     
  1. In caso di      estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere      positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva      diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore,  secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione      Italia Sociale.
 
 
ART. 20 - Statuto
 
     
  1. L’associazione      è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto      Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e      della disciplina vigente.
  2.  
  3. L’assemblea      può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la      disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
 
 
ART. 21 - (Disposizioni finali)
 
     
  1. Per quanto non è previsto dal presente      statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.