Organigramma e Statuto
Il Consiglio Direttivo é l'organo eletto dall'Assemblea dei Soci che ha il compito della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed é composto da:

STATUTO ASSOCIAZIONE “TUMAINI Genova Odv”
ART. 1 - Denominazione e sede
- È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, TUMAINI Genova Odv, dal nome dell’ospedale di Tanga in Tanzania (che in lingua swahili significa speranza), che assume la forma giuridica di associazione.
2.
L'Associazione
intende e vuole tradurre, in termini operativi, lo spirito missionario, connaturale all’esperienza cristiana,
già vissuto da tre persone, rispettivamente una italiana e due tanzaniane, ALBA
CIAMPI, Suor RUSMILIA, e Padre LIBERATUS che l’hanno attuato donandosi
totalmente e con gioia agli altri.
- In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “organizzazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- L’organizzazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 - Finalità e Attività
- L’organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
a) interventi e servizi
sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e
successive modificazioni;
b) interventi e
prestazioni sanitarie;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento
nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6
giugno 2016, n. 106;
u) beneficenza, sostegno a
distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o
servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
a norma del presente articolo.
- Le attività dell’organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- Per il perseguimento dei propri scopi, l’organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
ART. 3 – Attività
diverse
- L’organizzazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
ART. 4 - Destinazione del patrimonio e
divieto distribuzione utili
- L’organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.
- Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART.
5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione
1.
L’organizzazione
è a carattere aperto.
2.
Gli
associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi
del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di
adesione all’organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima
seduta utile.
3.
L’ammissione
è deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La
deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli
associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell’Organo di
amministrazione.
4.
L’organo
di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di
rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha
proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione
di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera in
occasione della successiva convocazione.
5.
Gli
associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
-
dimissioni
volontarie presentate all’organo di amministrazione per iscritto;
-
mancato
versamento della quota associativa;
-
morte
(in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti
di legge (in caso di persona giuridica);
-
esclusione
deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri
stabiliti dallo statuto.
ART. 6 - Diritti e obblighi degli
associati
- Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:
-
partecipare
alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno un mese
nel libro degli associati;
-
godere
del pieno elettorato attivo e passivo;
-
essere
informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
-
essere
rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività
prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
-
recedere
dall’appartenenza all’organizzazione
-
esaminare
i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di
amministrazione.
- Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
-
rispettare
il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
-
rispettare
le delibere degli organi sociali;
-
partecipare
alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e
alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno
gratuito;
-
versare
la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
-
non
arrecare danni morali o materiali all’organizzazione.
ART.
7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria
- L’organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L’organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
- L’organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
ART. 8 - Organi sociali, gratuità e
durata
- Sono organi dell’organizzazione:
-
Assemblea
degli associati
-
Organo
di amministrazione
-
Presidente
-
Organo
di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui
all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)
-
Organo
di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui
all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2.
Ai
componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di
controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito
alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
ART. 9 - Assemblea
1. L’assemblea è composta
dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente
dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea
eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata
almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni
qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante
avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per
l’adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del
giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo
prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può
avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L’Assemblea è inoltre
convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando
l’organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono
palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche
associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo
ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto
in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli
associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7.
Ciascun
associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da
un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla
convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre
associati se l’organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento
e di cinque associati se l’organizzazione ha un numero di associati non
inferiore a cinquecento.
8.
Delle
riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.
9. L’Assemblea può essere
ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica
dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per
l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’organizzazione. È ordinaria
in tutti gli altri casi.
10. L’assemblea ordinaria
è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più
uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
aderenti presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L’assemblea
straordinaria delibera e modifica lo statuto dell’associazione con la presenza
di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è valida con la
presenza di almeno un terzo degli associati e deliberi con il voto favorevole
dei due terzi dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,
gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L’Assemblea ha i
seguenti compiti:
-
nomina
e revoca i componenti degli organi sociali;
-
nomina
e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti;
-
approva
il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
-
delibera
sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
-
delibera
sull'esclusione degli associati;
-
delibera
sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
-
approva
l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-
delibera
lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell'organizzazione;
-
delibera
sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza.
ART. 10 - Organo di amministrazione
- L’organo di amministrazione è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.
- L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
- L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni
consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla
sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede
designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri
mancanti nella prima Assemblea utile.
- L’Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
-
elegge,
al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
-
amministra
l’organizzazione;
-
predispone
il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone
all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla
norma;
-
realizza
il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e
autorizzandone la spesa;
-
cura
la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
-
decide
su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il
personale;
-
accoglie
o rigetta le domande degli aspiranti associati;
-
è
responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo
Settore e previsti dalla normativa vigente.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 11 - Il Presidente
- Il presidente dell’organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell’Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo.
- L’Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all’anno) e dell’Organo di amministrazione (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
- Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 12 - Organo di controllo
- L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- L’organo di controllo:
-
vigila
sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.
231/2001, qualora applicabili;
-
vigila
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul
suo concreto funzionamento;
-
al
superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare,
su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
-
esercita
compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs.
117/2017.
-
attesta
che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D.
Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo
articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto
dall’organo di controllo.
- L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 13
- Organo di Revisione legale dei conti
- E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
ART. 14 - Risorse
- L’organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
- L’associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall’organo amministrativo e intestato all’associazione.
ART. 15 – Bilancio d’esercizio
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre
di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto
previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 16 - Bilancio sociale
- Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 17 – Libri sociali obbligatori
- L’organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
ART. 18 – Rapporti di lavoro
- L’organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in
caso di scioglimento
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 20 - Statuto
- L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 21 - (Disposizioni finali)
- Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.